Spedizioni e resi

La spedizione del vostro pacco

Fascia di Peso Franco Italia Isole Minori escluse, Venezia Laguna e località disagiate                                            

da Kg 0,1 a  Kg 10       € 4,99

da Kg 10,1 a Kg 20     € 8,80                       
 

Pagamento in contrassegno  2,00% minimo € 4.00 Contanti max € 999,00

le nostre consegne sono effettuate in 24/48 ore lavorative, gli ordini pervenuti entro le ore 13/14 saranno elaborati e spediti nello stesso giorno, gli ordini pervenuti da venerdi' alle 14.30 partiranno il lunedi con consegna in 24/48 ore in base alla destinazione.

le consegne vengono effettuate nell'arco dell'orario dalle 09.00 alle 18,30 circa e per ragioni logistiche non possiamo prevedere o specificare un orario della consegna poiche' per motivi logistici l'autista nell'orario specificato potrebbe trovarsi in altra parte della citta' o altra frazione, tentera' per due giorni la consegna dopo di che' la spedizione andra' in giacenza presso la sede gls piu' vicina e dovra' essere ritirata dal destinatario. Il corriere al passaggio non lascierà alcun avviso cartaceo, il destinatario potrà consultare la cronologia dei passaggi e l’esito della tentata consegna tramite la pagina di tracking.

il tracking della spedizione sara' inviato, via mail, dal corriere  appena il pacco lascia il punto di partenza e il giorno di consegna sara' inviata una nuova mail con l'avviso della consegna in giornata, si prega di controllare anche la casella di posta indesiderata o spam.

il preavviso telefonico e la consegna previo Appuntamento  sono servizi a pagamento, e vanno richiesti immediatamente all’atto dell’ordine tramite contatto telefonico con il servizio clienti, l'autista in caso di necessita' potrà utilizzare il numero di cellulare comunicato in fase di ordine per contattare il destinatario.

per le destinazioni speciali quali isole minori o localita' non raggiungibili con normali mezzi, il costo di spedizione e' di euro 9.00 e non e' possibile la spedizione gratuita al raggiungimento di euro 75,00. anche il pagamento in contrassegno non potra' essere applicato e sara'richiesto il pagamento anticipato al fine di poter spedire i prodotti.

 

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I TRASPORTO
Le spedizioni e il trasporto di merci affidate a GLS Enterprise S.r.l. (di seguito la “Società” licenziataria del marchio “GLS”) verranno effettuate secondo le modalità e alle condizioni previste nelle presenti condizioni generali di contratto.
ART. 1 – Oggetto del contratto. Oggetto del contratto è il servizio di spedizione e/o di trasporto merci richiesto dal Cliente e costituirà specifico ed autonomo contratto regolato dalle condizioni di seguito specificate. La Società è autorizzata espressamente dal Cliente ad avvalersi, oltre che della propria organizzazione, anche delle prestazioni di terzi per l’esecuzione dei servizi di trasporto e spedizione ed ancillari a questi.
ART. 2 - Merci escluse dal trasporto. Non vengono accettate per il trasporto le seguenti tipologie di merce: a)Salme o resti umani; b)Animali o insetti (vivi o morti); c)Oro o preziosi od altri articoli di valore; d)Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a euro 130); e)Medaglie d’oro o d’argento; f)Cartamoneta; g)Carte di valore esigibili al portatore; h)Gioielli in genere; i)Valori negoziabili; j)Spedizioni da consegnare all’attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate); k)Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali, ad esempio, piante o fiori); l)Spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative (ADR, Autorizzazioni Sanitarie etc.) per il trasporto; m)Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate; n) Spedizioni di armi, munizioni o parti d’armi; o)Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione; p)Generi di monopolio; q) Prodotti alimentari e/o medicinali farmaceutici: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali e farmaceutici non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata; r) Merce con valore superiore ad Euro 5.000.
Sono inoltre esclusi dal trasporto da parte di GLS merci o colli la cui spedizione è vietata dalle disposizioni di legge applicabili in relazione, a titolo esemplificativo, al loro contenuto, al destinatario o al Paese verso cui o da cui devono essere spediti. Per disposizioni applicabili si intende ogni legge, regolamento o provvedimento che impone divieti (inclusi quelli commerciali o economici) a paesi, individui o enti, inclusi senza alcuna limitazione quelli imposti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dagli stati membri dell’Unione Europea. La società si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in funzione delle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale devono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopraindicati non comporta alcuna responsabilità da parte della società nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con i procuratori della società.
La Società non è obbligata ad ispezionare il carico per verificare che le merci siano tra quelle escluse ai sensi del presente articolo. La stessa si riserva tuttavia il diritto di ispezionare il carico anche senza preavviso e avrà il diritto di rifiutare di trasportare le merci anche in fase di trasporto inoltrato.
ART. 3 - Dichiarazioni del mittente. Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la Società è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la Società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l’errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni, multe e/o danni derivati alla Società nell’esecuzione del trasporto a causa delle spedizioni alla stessa affidate. In considerazione della non obbligatorietà dell’emissione del documento di trasporto, il mittente ne prende atto ed autorizza il vettore ad accompagnare la merce affidatagli per il trasporto con borderò di consegna e/o bollettini di spedizione e/o segnacolli predisposti dalla Società, che riportano tutti gli estremi dell’eventuale documento di trasporto predisposto dal mittente stesso e comunque tutti i dati identificativi della spedizione. Ogni annotazione, relativa allo stato della spedizione, effettuata da chi ne abbia il diritto, su tali documenti predisposti dalla Società, avrà efficacia come se fosse stata effettuata sul DDT originario emesso dal mittente, il quale rinuncia altresì ad ogni contestazione in merito. In ogni caso, ai fini di eventuali reclami, l’unico documento comprovante la consegna della spedizione e lo stato della stessa sarà quello predisposto dalla Società, se riportante gli estremi identificativi della spedizione stessa.
ART. 4 - Modalità di ritiro e consegna. In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1693, comma secondo Cod. Civ., l'accettazione delle cose da trasportare senza riserve non comporta presunzione che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio. I ritiri e le consegne delle merci s’intendono effettuati a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto). I ritiri e le consegne in punti diversi da quelli previsti dal paragrafo precedente sono considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente tassati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione, così come il carico e lo scarico di merci che richiedono attività specifica di facchinaggio. Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne, salvo diversa pattuizione scritta. La società potrà usare dispositivi elettronici per ottenere
la prova di consegna e il mittente accetta di non eccepire alla Società che quest’ultima non fornisca prova scritta della consegna per il solo fatto che le relative informazioni, ivi inclusa la sottoscrizione del destinatario, sono tenute e memorizzate su supporto elettronico e non cartaceo.
ART. 5 - Merci voluminose. Le merci voluminose, e s'intendono tali tutte quelle che non raggiungono il rapporto di 300 kilogrammi per metro cubo, vanno tassate proporzionalmente secondo il rapporto anzidetto (in pratica cmc x 3 = peso tassabile) indipendentemente dal peso reale.
ART. 6 - Merci fragili. Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’accettazione delle stesse da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamenti e/o rotture.
ART. 7 – Giacenze. Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile alla Società ed in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia per il periodo massimo di 6 mesi dietro compenso di € 2,15/q.le giorno indivisibile (salva l'applicazione del rapporto peso/volume di cui all'art. 5). Le istruzioni saranno validamente date soltanto per iscritto. La responsabilità del vettore, in caso di perdita e/o avaria della merce durante il periodo di giacenza, è regolata dall'art. 19).
ART. 8 - Riconsegna al mittente e/o destinatario. Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (carriaggio e/o rispedizione), fermo restando quanto previsto all’art.7).
ART. 9 - Invio di corrispondenza. Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalle norme postali che regolano l’affrancatura a carico del mittente secondo le tariffe vigenti. Le sanzioni derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra saranno addebitate al mittente, proprietario o loro agente che ha commesso l’infrazione. La Società non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione ad aste, gare di appalto e quant’altro richieda, a pena di decadenza, il recapito entro un certo termine. Il mittente esonera sin d’ora da qualsiasi responsabilità la Società per danni da ritardata consegna di siffatto genere di documenti.
ART. 10 - Dichiarazione di valore. Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la copertura assicurativa di cui all'articolo seguente, è tenuto ad indicare il valore della stessa. L’importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.
ART. 11 - Copertura assicurativa richiesta al vettore. Ove il mittente intenda chiedere alla Società la stipulazione per conto dell’avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell’intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la Società vi provvederà con una compagnia di assicurazioni discrezionalmente scelta, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della Società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. I rischi coperti sono, salva esplicita e diversa indicazione da parte del mittente, quelli indicati nelle condizioni generali di polizza. L’indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell’assicuratore ad accertare l’effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile, verrà applicato uno scoperto a carico del mittente secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle principali compagnie assicuratrici, variabile tra il 20% ed il 30% del valore della merce, che si accollerà senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati per iscritto con il personale della Società. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.
ART. 12 - Ritardata consegna della merce. Nessun termine per la consegna ha carattere vincolante per la Società, con la conseguenza che quest’ultima non sarà in nessun caso responsabile di eventuali danni derivati al mittente e/o al destinatario dal ritardo nella consegna. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra l’accettazione da parte della Società di merce, plichi o documenti sui quali direttamente sull’involucro, o sul bollettino di consegna delle stesse, siano state apposte le espressioni “tassativo” o “urgente” o altre espressioni equivalenti. Deroghe a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto con la Direzione della Società. In tale caso, la responsabilità della Società per ritardi nella consegna non potrà mai essere superiore ai limiti risarcitori previsti dall’art. 19)delle presenti condizioni generali.
ART. 13 - Pagamento del porto. Tutte le spedizioni affidate alla Società si intendono in porto franco, salvo espressa dicitura “Porto Assegnato” apposta sul bollettino di consegna dal mittente. In quest’ultimo caso, la Società non provvederà alla consegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la Società richiederà il pagamento, secondo le tariffe di porto franco, al mittente, che si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all’inoltro della spedizione. Nel periodo di attesa delle istruzioni, la Società considererà le merci “in giacenza”, applicando quanto stabilito nell’art. 7) delle presenti condizioni generali. Qualora il mittente chieda la restituzione delle merci, sarà tenuto al pagamento del porto; si applicherà, inoltre, l’art. 8) delle presenti condizioni generali.
ART. 14 - Mandato di contrassegno. In caso di bollettazione delle spedizioni effettuate dalla Società, nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta indirizzata alla Società stessa, con la quale dovrà essere specificato il mezzo di riscossione del contrassegno e salva ogni facoltà della Società di accettare o meno il mandato. In ogni caso (e in aggiunta) il mittente assume l’obbligo di provvedere affinché l'importo del contrassegno sia indicato chiaramente in cifre e lettere unitamente alla dicitura “C/ASSEGNO", con timbro a tampone di almeno cm. 10 x 3. Il mittente, inoltre, si obbliga ad indicare sul DDT o sulla Distinta Spedizioni, in maniera chiara e leggibile, le disposizioni di incasso del contrassegno avendo cura di indicare una delle seguenti modalità:
1) autorizzazione ad accettare assegni di conto corrente (bancario o postale) emessi all’ordine del mittente con la dicitura non trasferibile e completi di data corrispondente a quella della consegna;
2) autorizzazione ad accettare assegni circolari emessi all’ordine del mittente con la dicitura non trasferibile e completi di data corrispondente a quella della consegna o comunque di data antecedente non superiore a giorni 3;
3) autorizzazione ad accettare assegni bancari, postali o altri titoli di credito, così come vengono rilasciati dal destinatario (per chi intende accettare qualsivoglia titolo di credito, in luogo del contante).
In assenza di una delle suddette disposizioni di riscossione, la Società è autorizzata ad accettare esclusivamente contanti, quale mezzo di riscossione del contrassegno. In mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo, non potrà ritenersi validamente ed efficacemente conferito alcun incarico di contrassegno. Resta inteso che la società agisce solamente in qualità di incaricato alla riscossione e resta pertanto onere del mittente rispettare le normative in materia di anti-riciclaggio previste dalla legge.
L'obbligazione di riscossione del contrassegno sarà perfettamente adempiuta dalla Società tanto con l'incasso di denaro contante, quanto con la ricezione dei titoli di credito e/o dei mezzi di pagamento indicati dal mittente con le modalità di cui ai precedenti punti da (1) a (3) e nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società per la mancata riscossione dell’assegno e/o del titolo di pagamento ritirato in conformità alle indicazioni fornite dal mittente. Il contrassegno incassato in contanti sarà restituito al mittente entro 90 giorni dalla data di consegna della merce.
Qualora invece la bollettazione della spedizione da gravare con contrassegno venisse effettuata direttamente dal mittente, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società in caso di omessa indicazione del mandato di contrassegno in fase di inserimento dei dati della spedizione, anche nel caso in cui tale indicazione, unitamente alle disposizioni di incasso, dovesse essere inserita nei documenti accompagnatori della spedizione (es DDT, bolla etc.) in cifre e lettere unitamente alla dicitura “C/ASSEGNO”, con timbro a tampone di almeno cm.10 X 3 e sia stata firmata specificatamente (in aggiunta alla sottoscrizione a piè di bolla) per presa visione dell’incaricato della Società al ritiro del materiale.
Nel caso in cui dovessero emergere delle difformità tra i dati inseriti direttamente dal mittente in fase di bollettazione e quanto risulta dalla documentazione accompagnatoria della spedizione, prevarranno in ogni caso le condizioni e le modalità inserite dal mittente a sistema.
ART. 15 - Reclami al vettore. Qualora, all’atto del ricevimento, il destinatario intenda formulare riserve, il vettore non provvederà alla consegna. La merce sarà custodita e considerata in attesa di istruzioni, ai sensi del precedente articolo 7). Ogni eventuale responsabilità nei confronti del destinatario, derivante dalla suddetta procedura, graverà esclusivamente sul mittente, il quale si obbliga, in ogni caso, a tenere libero il vettore da qualunque pretesa del destinatario. Il vettore si riserva il diritto di ispezionare la merce in ogni fase del trasporto al fine di verificarne l’integrità. La perdita o l’avaria della merce devono essere contestate per iscritto con raccomandata a.r., che dovrà pervenire alla Società a pena di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce e/o dalla scoperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1698 c.c.. In tal caso, la merce dovrà essere tenuta a disposizione del vettore e/o della sua Compagnia assicuratrice per le verifiche del caso.
ART. 16 – Diritto di pesatura. Il vettore si riserva il diritto di verificare peso e dimensioni dei colli e di effettuare addebito relativo secondo tariffa.
ART. 17 - Modificabilità delle tariffe. Le tariffe non comprendono I.V.A. e sono soggette a modifica con preavviso scritto di almeno 7 giorni. Analogamente possono subire modificazioni l’elenco delle aree servite ed i tempi di resa.
ART. 18 - Rinunzia alla compensazione. Il mittente rinunzia, anche ai sensi dell ' art. 1246 n. 4 Cod. Civ., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che possa vantare nei confronti della Società, con i crediti da quest’ultima vantati verso il mittente stesso. In particolare il mittente non potrà sospendere il pagamento dei noli in attesa di ricevere qualsivoglia indennizzo.
ART. 19 - Limitazione del risarcimento. La Società si intenderà liberata da ogni e qualsiasi responsabilità quando la merce sia stata messa a disposizione del destinatario. Si intende “messa a disposizione” quella merce per la quale sia stato fatto avviso orale di ritiro al destinatario e/o alle persone presenti nel suo domicilio; ovvero lasciato avviso scritto in caso di loro assenza. Il mittente conviene che l’ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate non potrà essere superiore al limite fissato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, a titolo esemplificativo – ma non esaustivo – da quelle di cui all’articolo 1696 del Codice Civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Dlgs. n. 286/2005. Ogni azione nei confronti della Società si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza apposizione di riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili, se non viene inviata comunicazione scritta alla Società entro il termine di legge. Sono escluse da ogni indennizzo le merci di cui all’art. 2.
Art. 20 – Presunzione di caso fortuito. Ai sensi dell’art. 1694 Cod. Civ. si presume che costituiscano caso fortuito i casi di: furto, rapina, scoppio di pneumatico.
ART. 21 - Trasporti in abbonamento. Per trasporto in abbonamento si intende, ai soli fini del presente contratto, l’acquisto da parte del cliente di servizi di trasporto per un importo concordato non rimborsabile. Il credito del cliente viene aggiornato mensilmente a decurtazione del credito iniziale fino ad esaurimento con invio di estratto conto analitico delle spedizioni e/o servizi effettuati. Il contratto in abbonamento viene automaticamente rinnovato all’esaurimento del credito mediante emissione di relativa fattura. Il cliente potrà rifiutare il rinnovo respingendo la fattura di cui sopra entro n. 7 giorni dalla ricezione della stessa. In tale caso sarà tenuto a corrispondere alla Società il saldo risultante tra credito ed estratto conto. Il credito deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto o del rinnovo, Salvo diversa pattuizione il corrispettivo dovrà essere corrisposto alla stipula del contratto.
ART. 22 - Risoluzione del contratto e recesso. La Società potrà verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, documenti relativi a merce già consegnata o accettata. Qualora tali indicazioni non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative, la Società avrà diritto di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. con effetto dalla comunicazione di volersi avvalere della presente clausola. In tal caso la Società ha facoltà di trattenere in deposito la merce già consegnata per la spedizione, con applicazione di quanto stabilito al precedente art. 7 ovvero di depositarla presso terzi a spese del mittente e, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione a spese del mittente. La Società si riserva il diritto di recedere dal contratto in ogni tempo ex art. 1373 Cod. Civ. mediante comunicazione scritta al mittente. In tale caso la Società potrà trattenere in deposito la merce già consegnata per la spedizione, con applicazione di quanto stabilito al precedente art. 7, ovvero depositarla presso terzi a spese del mittente.
ART. 23- Diritto di ritenzione e Privilegio. A copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, la Società, avrà la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, sia merci che c/assegni, ed avrà privilegio sugli stessi ai sensi degli artt. 2761 e 2756 C.C.
ART. 24 - Facoltà di compensazione. Nel caso in cui, al momento della riscossione dei contrassegni di cui al precedente art. 14), la Società vantasse crediti derivanti da qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio debito di restituzione dei contrassegni per compensazione con i suddetti crediti.
ART. 25 - Oneri del mittente - esonero di responsabilità. Ogni contestazione inerente la fattura relativa alle spedizioni effettuate dovrà essere comunicata dal mittente alla Società, mediante raccomandata a.r. spedita entro il giorno trenta del primo mese successivo a quello di invio della fattura relativa alle effettuate spedizioni. In difetto, la fattura stessa si presumerà, ad ogni effetto ed esclusa la prova contraria, ricevuta ed accettata dal mittente. Quest’ultimo non potrà più contestare la non corrispondenza dei dati e degli importi indicati nelle fatture a quelli delle spedizioni cui si riferiscono ed alle tariffe concordate.
ART. 26 - Dichiarazione di garanzia del mittente. Il mittente dichiara di tenere completamente sollevata la Società da tutte le richieste di risarcimento danni dirette e indirette che alla Società possono essere avanzate in conseguenza di danni a cose e/o animali e/o persone provocati direttamente o indirettamente dalla merce consegnata
ART. 27 - Ritardato pagamento. Dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento, il mittente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi moratori sulle somme dovute, nella misure pari al tasso unico di riferimento maggiorato di 7 punti ai sensi dell’art. 5 del DLGS 231/2002, oltre alle spese per il recupero del credito, ai sensi dell’art. 6 del DLGS 231/2002.
Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto per le eventuali ulteriori fatture, con ogni conseguenza di legge a riguardo, nonché l’applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata, con decorrenza dalla data di emissione della fattura, senza necessità di messa in mora. Le somme versate dal mittente verranno imputate ai sensi dell’art. 1194 C.C.
ART. 28 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti condizioni valgono le “CONDIZIONI GENERALI” predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 07/01/1997 o successive modifiche delle stesse e di cui il Cliente si dichiara a conoscenza.
ART. 29 - Foro competente. Per qualsivoglia controversia inerente al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
ART. 30 - Nullità parziale. L’invalidità e/o inefficacia di singole clausole delle presenti condizioni generali di contratto non si estende ad altre clausole.
ART. 31 - Privacy D.lgs 196/03. Il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 e acconsente al trattamento dei suoi dati personali.
Art. 32 - Modifica delle condizioni generali. Qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da un procuratore della Società.
ART. 33 – Autorizzazione Generale del Ministero delle Comunicazioni. N. AUG/001434/2004.


Le scatole hanno dimensioni adeguatamente ampie e i vostri articoli son ben protetti.

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